Statuto delle Formiche...


Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. L’Associazione di promozione sociale denominata “Le Formiche” è costituita con sede in Gallarate ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza modificare il presente statuto. L'associazione è regolata dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle norme di legge in materia.

 

Finalità e attività

Art. 2. L’Associazione “Le Formiche”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica, aconfessionale. Essa non ha scopo di lucro e si impegna a svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art 3. L’associazione in particolare persegue nell'ambito del territorio nazionale le seguenti finalità di carattere culturale:

  1. favorire lo sviluppo della cultura;
  2. considerare il dialogo come lo strumento per confrontare idee, esperienze, punti di vista differenti, facendo salvo il rispetto reciproco fra le persone;
  3. promuovere iniziative che permettano a chiunque di sviluppare ed esprimere le proprie capacità artistiche e culturali;
  4. creare occasioni di incontro e di scambio culturale fra persone diverse.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività elencate a titolo meramente esemplificativo:

  1. organizzare mostre di pittura, scultura, fotografia, fumetto, piccolo artigianato artistico, strumenti ed oggetti musicali;
  2. organizzare mostre dedicate alla storia culturale, economica e sociale;
  3. organizzare conferenze e convegni;
  4. organizzare presentazioni di libri;
  5. organizzare visite a città, mostre e/o musei;
  6. organizzare corsi e concorsi di letteratura, scrittura, fotografia, pittura, artigianato artistico;
  7. stampare, pubblicare e diffondere pubblcazioni periodiche e non dedicate a temi di carattere culturale;
  8. effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo. 

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, condividano gli scopi della stessa e vogliano impegnarsi per realizzarli. L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione della vita associativa. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante, designato dalla stessa con apposita deliberazione. Il riconoscimento della qualifica di socio è subordinato all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione di cui all'allegato B. L'accoglimento o il rigetto di tale domanda deve essere comunicato per iscritto (inserire se è necessaria la specificazione dei motivi); l'aspirante socio ha 30 giorni di tempo, dalla conoscenza dei motivi ostativi, per ricorrere in assemblea contro il rigetto della sua domanda d'iscrizione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art.7. Sono previsti i seguenti tipi di soci:

  1. soci fondatori;
  2. soci onorari ;
  3. soci ordinari\volontari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci onorari sono persone alle quali l'Associazione vuole esprimere particolare riconoscenza e sono nominati dall'Assemblea ordinaria con votazione unanime su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo dei medesimi diritti degli altri Soci. Soci ordinari\volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzanti sostenitori tutte le persone, fisiche o giuridiche, che, condividendone gli ideali, diano un contributo alla stessa. Il Consiglio Direttivo può nominare benemeriti persone, fisiche o giuridiche, che abbiano fornito un particolare contributo alla stessa. I simpatizzanti sostenitori ed i benemeriti Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

 

Diritti e doveri dei soci

Art.8. I Soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o con delega di cui all'allegato C, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni dall'appartenenza all'Associazione. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. (Tutte le prestazioni fornite dai soci sono da considerarsi a titolo gratuito, salvo in caso di rimborsi spese preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo). Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Cause comportanti la perdita della qualifica di socio

Art.9. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. presentazione dimissioni scritte o recesso volontario;
  2. decesso;
  3. esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa;
  4. esclusione per indisciplina o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
  5. esclusione per inattività prolungata, senza adeguata ragione.

I provvedimenti di esclusione vengono deliberati dal Collegio dei Probiviri (se nominato) su proposta del Consiglio Direttivo, e devono essere ratificati dall'Assemblea ordinaria durante la prima seduta successiva a tale provvedimento. Contro il provvedimento di esclusione il socio escludo ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea. In caso di ratificazione del provvedimento di esclusione, il socio contestato perderà tale qualifica a decorrere dalla delibera assembleare.

 

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica ricoperta, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

 

Assemblea

Art.11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa viene convocata almeno una volta ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o qualora ne facciano richiesta i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, o almeno un decimo dei soci. Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente tramite invio di lettera non raccomandata (email) a tutti i Soci (anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’assemblea) con un anticipo di almeno quindici giorni sulla data della convocazione. La comunicazione deve contenere data, ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art.12. L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza in proprio o per delega, in sede di prima convocazione, di almeno la metà degli associati. In sede di seconda convocazione, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.  l'Assemblea è da ritenersi legalmente costituita con la presenza di un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. Ad ogni Socio può essere affidata fino ad una singola delega da parte di altro Socio. Il voto è palese, salvo in caso di elezione di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché in caso di ratifica di provvedimenti di esclusione di uno o più Soci. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.
Le Assemblee straordinarie sono convocate esclusivamente in prima convocazione dal Presidente, cui è data in questo caso facoltà di avvalersi di ogni mezzo di comunicazione, con un anticipo di almeno tre giorni sulla data della convocazione. La convocazione di un'Assemblea straordinaria è subordinata alla presenza di motivazioni che giustifichino l'utilizzo di un provvedimento di convocazione d'urgenza. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto di almeno due terzi dei presenti. La seduta è da ritenersi legalmente costituita in caso siano presenti la metà più uno dei Soci. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno due terzi dei socie il voto favorevole alla maggioranza dei presenti; per sciogliere l'Associazione e devolvere il patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In sede di assemblea straordinaria non si accettano presenze per delega. Il voto sarà palese, salvo in caso di votazione di mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente o di altro membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Direttivo tutto.

Art.13. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1.       determinare la quota associativa ed il termine ultimo per il suo versamento;

2.       discutere ed approvare il bilancio preventivo/consuntivo e rendiconto economico finanziario

3.       definisce il programma generale annuale di attività;

4.       modificare l'ubicazione della sede;

5.       procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri se le esigenze di gestione lo rendessero necessario;

6.       ratificare i provvedimenti di esclusione e decidere sui ricorsi eventualmente presentati dai Soci contestati;

7.       elegge e revoca il presidente

8.       discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo  per il funzionamento dell’Associazione;

9.       delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

10.   decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 9;

11.   discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

 

Art.14 . L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

  1. modifica dello Statuto;
  2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
  3. mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, di un membro del Consiglio Direttivo o del Consiglio Direttivo tutto.
  4. Supplire alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri in caso di mancata nomina degli stessi.

 

Consiglio Direttivo

 

Art.15. Il Consiglio Direttivo ha un numero minimo di 3 componenti ed uno massimo di 9, eletti dall'Assemblea. Esso rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili, ed è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure da un terzo dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene tramite ogni tipo di mezzo di comunicazione almeno sette giorni prima della data prevista per la seduta. La comunicazione deve contenere data, ora e luogo dell'unica convocazione e ordine del giorno della stessa. La seduta è da ritenersi legalmente costituita qualora intervengano la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di deliberazione in merito a provvedimenti di esclusione il voto è segreto.

Art.16 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.Nello specifico ha i seguenti compiti:

  1. attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso riservati;
  2. eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere (revoca);
  3. predisporre all’assemblea il programma annuale di attività;
  4. assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro subordinato, fissandone mansioni, qualifica e retribuzione;
  5. conferire procure generali o speciali;
  6. ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  7. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso
  8. valutare, accettando o respingendo, le domande di adesione di nuovi soci;
  9. discutere i provvedimenti di esclusione di soci.
  10. propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  11. delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 9.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. In caso di esaurimento di detta lista, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

 

Il Presidente 

 

Art.17. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri tramite procura generale o speciale.
In caso di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli quindi alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di mancata ratifica il Presidente è da ritenersi responsabile di tali provvedimenti.
Il Presidente è affiancato da un Vice-presidente che collabora con lui e lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Tesoriere

 

Art.18. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Egli ha il compito di tenere costantemente aggiornati i libri contabili. Il tesoriere sovrintende al personale retribuito curando la regolarità del rapporto nei confronti degli obblighi di legge. Egli cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali per conto dell'Associazione, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo contestualmente al proprio insediamento. Ad ogni seduta del Consiglio Direttivo, in sede di comunicazione, al Tesoriere è fatto obbligo di mostrare ai Consiglieri i libri contabili, nonché di illustrare l'andamento finanziario dell'Associazione.

Il Segretario

 

Art.19. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria. Egli è tenuto alla trascrizione degli stessi sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci. Il Segretario è tenuto a redigere e mantenere aggiornato un registro dei soci. Egli è altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96.

 

Collegio dei Revisori dei Conti (SE NOMINATO)

 

Art.20. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione (persone elette dall'Assemblea non obbligatoriamente facenti parte l'Associazione). Il Collegio rimane in carica tre anni (stesso tempo del consiglio direttivo) ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori verifica almeno trimestralmente (semestralmente) la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo, redigendo annualmente sugli stessi una relazione scritta da presentare all'Assemblea. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere nell'apposito libro. L'elezione di una persona estranea all'Associazione a membro del Collegio dei Revisori dei Conti è subordinata alla presentazione della sua candidatura a tale carica da parte di un decimo dei Soci.  In caso di mancata nomina, i compiti del Collegio dei revisori dei conti sono svolti dall'Assemblea appositamente convocata. Il compito di stendere la relazione annuale è affidato dall'Assemblea ad una apposita commissione formata da tre Soci. La carica di membro del Collegio dei Revisori e di membro dell'apposita commissione sostitutiva eventualmente nominata è incompatibile con ogni e qualsiasi altra carica elettiva ricoperta all'interno dell'Associazione

 

Collegio dei Probiviri ( se nominato)

 

Art.21. Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi da parte di soci contro provvedimenti del Consiglio Direttivo, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio per controversie interne all'Associazione. In questo caso la decisione del Collegio dei Probiviri è da considerarsi inappellabile. Il Collegio dei Probiviri ha altresì il compito di prendere decisione urgente sulla esclusione dei soci deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione. In questo caso la decisione è appellabile alla prima Assemblea utile. In attesa della discussione dell'appello il socio che ne ha presentato richiesta è da considerarsi sospeso dai diritti e dalle attività sociali. In caso di mancata nomina i compiti del Collegio dei Probiviri sono svolti dall'Assemblea appositamente convocata.

 

Esercizio sociale e bilancio

Art.22. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro e non oltre il 30 Aprile ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta all'Assemblea convocata in apposita seduta, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le spese suddivise per capitoli e voci analitiche. Contestualmente è compito del Consiglio Direttivo presentare all'Assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Entro 60gg. dall'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti presenta la propria relazione annuale. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi sul rendiconto economico finanziario e sul bilancio di previsione mediante voto a maggioranza. Essa è altresì chiamata a prendere atto della relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto economico finanzia, il bilancio preventivo e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sono conservati agli atti e sono disponibili per la consultazione da parte dei soci, dietro richiesta scritta dell'interessato.

Entrate e patrimonio sociale

Art.23. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi degli aderenti;
  3. contributi dei simpatizzanti;
  4. contributi di privati;
  5. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti o attività;
  6. contributi di organismi internazionali;
  7. donazioni e lasciti testamentari;
  8. rimborsi derivanti da convenzioni;
  9. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  10. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art.24. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

  1. beni mobili o immobili;
  2. donazioni, lasciti o successioni;
  3. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici o privati;
  4. accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione Non è data facoltà ai soci di richiedere la restituzione delle quote e degli eventuali contributi versati in favore dell'Associazione fino all'eventuale scioglimento della stessa.

 

Mozioni di sfiducia

Art.25. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono passibili di provvedimenti di sfiducia. I provvedimenti di sfiducia devono essere presentati da almeno i tre decimi dei Soci, con comunicazione scritta da inviare al Presidente e per conoscenza all'interessato dal provvedimento.
L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare in merito. In caso di approvazione del provvedimento di sfiducia, il Socio interessato decade dalla carica ed è interdetto dalla candidatura a ogni e qualsiasi carica sociale sino al termine della legislatura successiva.

QUOTE ASSOCIATIVE

ART.26. L'Assemblea ordinaria determina annualmente le quote associative per tutti i soci. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, radiazione o decesso di un socio, la quota da questi versata rimane di proprietà dell'Associazione.

MODIFICHE STATUTARIE

ART.27. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea riunita in forma straordinaria. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie sono approvate con il voto a maggioranza dei tre quarti dei soci.


SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.28. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea riunita in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento è obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente ad altre organizzazioni operanti nel medesimo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

REGOLAMENTO INTERNO

ART.29. Le norme di funzionamento e di esercizio dell'Associazione potranno essere disciplinate con un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea riunita in forma ordinaria.

NORMA FINALE

ART.30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno, si fa riferimento alle esistenti norme legislative in materia, nonché alle norme del Codice Civile.

Il presidente

Carlo Bonomi

Gallarate, 13 aprile 2010